Whistleblowing_iniziale

SEGNALAZIONE DI ILLECITI O DI IRREGOLARITA’ DA PARTE DEL DIPENDENTE PUBBLICO (C.D. WHISTLEBLOWER)

Il whistleblowing, o segnalazione di un presunto illecito, è un sistema di prevenzione della corruzione introdotto dalla legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione” e ripresa nell’art l’art.54 bis del D.lgs. n.165/2001- Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (il cosiddetto whistleblower), recentemente riscritto nei contenuti dall’art.1 della L. 179/2017.
La normativa in materia di prevenzione della corruzione nelle pubbliche amministrazioni sollecita i pubblici dipendenti a denunciare le condotte illecite di cui siano venuti a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro e la procedura in questione prende il nome di “whistleblowing”.

Il whistleblower è chi testimonia un illecito o un’irregolarità sul luogo di lavoro, durante lo svolgimento delle proprie mansioni, e decide di segnalarlo, svolgendo in tal senso un ruolo di interesse pubblico.
L’istituto della segnalazione di illeciti deve diventare una delle tante modalità in cui si manifesta il senso civico di un dipendente pubblico.

Il whistleblowing consiste, dunque, nelle attività di regolamentazione delle procedure volte a incentivare e proteggere segnalazioni di illeciti.

Scopo dichiarato della disciplina è di evitare che il dipendente pubblico ometta di effettuare segnalazioni di illeciti per timore di subire ritorsioni e/o conseguenze comunque spiacevoli.
In merito ai fatti/atti che possono essere oggetto di una segnalazione, vengono considerate rilevanti le segnalazioni che riguardano comportamenti, rischi, reati o irregolarità a danno dell’interesse pubblico.
Il whistleblowing non riguarda le lamentele di carattere personale del segnalante.

Il dipendente che segnala un illecito non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto a una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro.
La segnalazione è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

Il Comune di Segrate ha previsto per il proprio personale una procedura informatica in grado di assicurare la tutela della riservatezza dell’identità del dipendente che effettua la segnalazione.
Preposto alla ricezione e/o alla gestione delle segnalazioni nel nostro Ente è il Segretario Generale, nel ruolo di Responsabile della Prevenzione della Corruzione (RPC)
Di seguito si riporta il modulo, predisposto, per effettuare le segnalazioni di illeciti. Il modulo debitamente compilato dovrà essere inoltrato alla casella di posta elettronica appositamente dedicata alla ricezione delle segnalazioni a cui accede esclusivamente il RPC: anticorruzione@comune.segrate.mi.it

Modulo di segnalazione di condotta illecita (formato PDF - 96 KB)

Anno 2014

Avviso ai dipendenti per segnalazioni (formato PDF - 56 KB)
Modello per segnalazione (formato PDF - 1610 KB)

NOTA: per visualizzare correttamente il modello per segnalazione in versione PDF editabile cliccare sul link con il tasto destro del mouse e salvare con nome in locale

La procedura è stata aggiornata, in occasione dell'approvazione del PTPCT 2018-20, con la procedura sopra riportata.

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