La normativa vigente vieta le occupazioni di suolo pubblico e di aree private gravate da servitù di pubblico passaggio (quali i portici degli immobili di proprietà privata ma aperti al pubblico, nonché i tratti di marciapiede o di strade aperti al pubblico e simili) in assenza di specifica concessione o autorizzazione (Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507).
Quindi è possibile occupare il suolo pubblico solo previo rilascio di autorizzazione da parte del Comune.
Sono possibili numerose fattispecie di occupazione di suolo pubblico: per esempio, il posizionamento banchetti per la raccolta di firme, propaganda politica o religiosa; lo stazionamento di mezzi per effettuare traslochi o per la potatura di alberi; comportano inolte l'occupazione di suolo lo svoligmento di manifestazioni e spettacoli su suolo pubblico, il posizionamento di ponteggi o materiali edili nonché i depositi sul suolo di qualsiasi genere.
Quando le occupazioni di suolo hanno durata inferiore a un anno, si parla di occupazione temporanea.