A chi è rivolto

La legge 76 del 20/05/2016, consente di  costituire una convivenza di fatto a due persone maggiorenni (anche dello stesso sesso), purché siano:

  • unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale
  • coabitanti,
  • iscritte sul medesimo stato di famiglia.

Per poter costituire una convivenza di fatto gli interessati non devono essere legati tra loro o con altre persone da vincoli di matrimonio o da un’unione civile, né tra loro da rapporti di parentela, affinità o adozione. Le convivenze di fatto vengono costituite presso il Comune di residenza.

Descrizione

La convivenza di fatto consente a soggetti conviventi, senza legami di parentela, ma con legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale e senza legami matrimoniali o di unioni civili con altri soggetti, di acquisire diritti reciproci di assistenza o materiali, previsti dalla normativa in vigore.

Come fare

Per costituire la convivenza di fatto, è necessario che le persone interessate presentino un' apposita dichiarazione (formato PDF - 122KB) sottoscritta da entrambi, allegando copia dei documenti d’identità.
La dichiarazione può essere presentata con una delle seguenti modalità:

  • via mail all'indirizzo comunesegrate@pec.it
  • presso lo Sportello S@C Servizi al Cittadino
  • con raccomandata A/R indirizzata a: Comune di Segrate - Ufficio Anagrafe - via Primo Maggio 20054 Segrate
  • via fax 022133751

 

Cosa serve

Se in possesso dei requisiti normativi, per costituire una convivenza di fatto è sufficiente presentare

  • dichiarazione (formato PDF - 122KB) sottoscritta da entrambi
  • copia dei documenti d’identità.

Cosa si ottiene

I conviventi di fatto, dopo aver presentato la dichiarazione di convivenza, potranno ottenere un certificato che attesti la condizione di conviventi di fatto. La convivenza di fatto potrà anche essere autocertificata dai diretti interessati nel caso di pubbliche amministrazioni o gestori di pubblici servizi.

Tempi e scadenze

Una volta presentata la dichiarazione l'ufficio provvede a verificarne i requisiti e procede alla registrazione della convivenza di fatto. 

In caso di persone non ancora iscritte sul medesimo stato di famiglia e che non abbiano ancora la stessa residenza, la dichiarazione di costituzione della convivenza di fatto può essere presentata contestualmente alla dichiarazione di residenza.  In questo caso, la costituzione della convivenza di fatto sarà subordinata all'esito positivo degli accertamenti d'ufficio predisposti per la residenza.

Accedi al servizio

Per presentare la domanda allo Sportello è necessario recarsi allo

Sportello Polifunzionale S@C

Via Primo Maggio, 20054  Segrate

Ulteriori informazioni

In base alle attuali disposizioni normative i conviventi di fatto:   

  • hanno gli stessi diritti spettanti al coniuge nei casi previsti dall’ordinamento penitenziario (art. 1 comma 38);
  • in caso di malattia e di ricovero, hanno diritto reciproco di visita, di assistenza, nonché di accesso alle informazioni personali, secondo le regole di organizzazione delle strutture ospedaliere o di assistenza pubbliche, private o convenzionate, previste per coniugi e i familiari (art.1 comma 39);
  • possono designare l’altro quale rappresentante con poteri pieni o limitati in caso di malattia che comporta incapacità di intendere e di volere, per le decisioni in materia di salute oppure, in caso di morte, per quanto riguarda la donazione degli organi, le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie (art. 1 commi 40 e 41);
  • hanno diritti inerenti alla casa di abitazione (art. 1 commi da 42 a 45);
  • succedono nel contratto di locazione della casa di comune residenza in caso di morte di una delle due parti che sia anche conduttore dell'immobile o di suo recesso dal contratto (art. 1 comma 44);
  • vengono inseriti nelle graduatorie per l’assegnazione di alloggi di edilizia popolare, qualora l’appartenenza a un nucleo familiare costituisca titolo o causa preferenziale; (art. 1 comma 45);
  • hanno diritti nell’attività di impresa (art. 1 comma 46);
  • vedono ampliate le facoltà riconosciute nell’ambito delle misure di protezione delle persone prive di autonomia (art. 1 commi 47 e 48);
  • hanno diritto, in caso di decesso del convivente di fatto derivante da fatto illecito di un terzo,  all'applicazione, nell’individuazione del danno risarcibile alla parte superstite, dei medesimi criteri individuati per il risarcimento del danno al coniuge superstite (art. 1 comma 49).

Dopo aver costituito la convivenza di fatto è possibile disciplinare i rapporti patrimoniali sottoscrivendo un contratto di convivenza, mediante atto pubblico o scrittura privata con sottoscrizione autenticata da un notaio o da un avvocato. Tale contratto potrà disciplinare l’indicazione della residenza, le modalità di contribuzione alle necessità della vita in comune, in relazione alle sostanze di ciascuno e alla capacità di lavoro professionale e casalingo, nonché il regime patrimoniale della comunione dei beni.

Per l’eventuale cessazione della convivenza di fatto è indispensabile invece che almeno uno dei due conviventi di fatto presenti apposita dichiarazione (formato PDF - 122KB) con le stesse modalità indicate per la dichiarazione della costituzione di convivenza di fatto. A differenza della costituzione la cessazione può essere dichiarata anche da uno solo dei conviventi di fatto, in questo caso sarà cura dell’ufficiale d’anagrafe darne comunicazione all’altro convivente ai sensi della legge n. 241/1990.

Condizioni di servizio

Contatti

Unità Organizzativa responsabile

Anagrafe

Via Primo Maggio, snc, 20054  Segrate

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