La disciplina dell'accensione degli impianti di riscaldamento è regolata anche dal Decreto regionale 3502 del 5 agosto 2020 che all'articolo 7 comma 8 recita: "Al di fuori di tali periodi e senza alcuna ulteriore disposizione delle Autorità, gli impianti termici possono essere attivati dal Responsabile solo in presenza di situazioni climatiche che ne giustifichino l’esercizio e, comunque, per una durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita in via ordinaria".
In via ordinaria in Lombardia è consentita l'accensione per 14 ore, in via straordinaria gli impianti di riscaldamento privati o condominiali si possono riaccendere per 7 ore giornaliere tra le 5 e le 23.