In funzione di quanto previsto dal Regolamento comunale dei servizi funerari, necroscopici, cimiteriali e di Polizia Mortuaria, nel cimitero comunale, possono essere tumulati, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione:
- i cadaveri di persone decedute nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza
- i cadaveri di persone che, ovunque decedute, avevano nel Comune, al momento della morte, la propria residenza
- indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, i cadaveri delle persone concessionarie, nel cimitero, di sepoltura privata, individuale o di famiglia
- i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all’art. 7 del D.P.R. n. 285/1990
- i cadaveri delle persone non residenti in vita nel Comune, ma nate in esso o ivi residenti nel passato per almeno 10 anni
- i cadaveri delle persone che abbiano parenti entro il 1° grado in linea retta residenti nel Comune di Segrate da almeno tre anni
- i resti / le ceneri delle persone che abbiano parenti entro il 2° grado in linea retto o collaterale o affini entro il 1° grado in linea retta residenti nel Comune di Segrate da almeno sei mesi
- i cadaveri del coniuge defunto e residente in altro Comune, ai fini del ricongiungimento post mortem
- i cadaveri delle persone residenti a Segrate prima del loro ricovero in strutture socio-assistenziali pubbliche o private di altri Comuni o immediatamente prima della loro collocazione presso parenti e/o affini, sempre a scopo di assistenza e/o cura. Le finalità di assistenza/cura devono risultare da certificazione del Medico di Base
- i resti mortali e le ceneri delle persone sopra indicate.