In dettaglio


Sono stati prorogati i termini per richiedere il Reddito di Emergenza - REM, misura straordinaria a sostegno di chi è in difficoltà. Le domande si possono presentare fino al 31 luglio 2020.

Il contributo, che varierà tra i 400 agli 800 euro mensili sulla base della composizione del nucleo familiare, verrà erogato in due tranche.


COME PRESENTARE LA DOMANDA

  • Tramite i CAF e gli Istituti di Patronato
  • Sul sito INPS dall’area personale previa autenticazione con SPID, PIN, CNS o carta di identità elettronica


CHI PUO' RICHIEDERE IL REDDITO DI EMERGENZA

La domanda può essere presentata da un solo componente del nucleo familiare

  • Il Reddito di Emergenza è riconosciuto ed erogato da I.N.P.S.
  • INPS effettua i controlli (incroci con Anagrafe Tributaria)

Il REM è riconosciuto ai nuclei familiari in possesso cumulativamente, al momento della domanda, dei seguenti requisiti:

  • Residenza in Italia verificata con riferimento al componente che richiede il beneficio
  • Valore del reddito familiare, nel mese di aprile 2020, inferiore al valore del Reddito di Emergenza spettante (per esempio, per 1 solo componente reddito inferiore a 400 euro)
  • Valore del patrimonio mobiliare con riferimento all’anno 2019 inferiore a una soglia di 10.000 euro, accresciuta di 5.000 euro per ogni componente successivo al primo e fino a un massimo di 20.000 euro. Il massimale è ulteriormente incrementato di 5.000 euro in caso di presenza nel nucleo di un componente con disabilità grave o di non autosufficienza secondo i parametri I.S.E.E.
  • Valore ISEE inferiore a 15.000 euro (Al momento dell'invio della domanda deve essere presente una Dichiarazione Sostitutiva Unica ai fini ISEE,  di tipo ordinario o corrente. Nel caso di nuclei con minorenni, è necessario l’ISEE minorenni in luogo di quello ordinario). 

Incompatibilità:

  • Presenza nel nucleo familiare di componenti che percepiscono o hanno percepito una delle indennità previste dal decreto Cura Italia (es. bonus lavoratori autonomi, bonus collaboratori coordinati e continuativi...) o della indennità per colf e badanti
  • Titolarità di pensione diretta o indiretta ad eccezione dell’assegno ordinario di invalidità
  • Titolarità di un rapporto di lavoro dipendente con una retribuzione lorda superiore alle soglie previste per il Reddito di Emergenza
  • Percepire il Reddito di Cittadinanza

Non hanno diritto al REM i componenti del nucleo familiare che si trovano in stato detentivo, per tutta la durata della pena, nonché coloro che sono ricoverati in istituti di cura di lunga degenza o altre strutture residenziali a totale carico dello Stato o di altra amministrazione pubblica.
In questo caso, nel computo della quota del REM, il parametro della scala di equivalenza non tiene conto di tali soggetti.

NOTA

Le indennità del decreto Cura Italia incompatibili con il REM a cui si fa espressamente riferimento nella norma sono, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: indennità professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, indennità lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali, indennità lavoratori del settore agricolo, indennità per i lavoratori domestici.

 

 

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