In dettaglio

I dati del monitoraggio settimanale della cabina di regia di Ministero della Salute e Iss confermano il superamento dei parametri Covid da zona bianca.

Da lunedì 3 gennaio pertanto, la Lombardia passa in zona gialla.

Non ci sono variazioni sulle misure da rispettare da parte dei cittadini.
 

Segue una sintesi delle principali norme in vigore per questa fascia di rischio.

 

SPOSTAMENTI

  • Sono consentiti gli spostamenti tra Regioni e Province Autonome diverse, purché queste siano in zona gialla o bianca

  • Sono consentiti gli spostamentii verso una sola abitazione e una sola volta al giorno, a quattro persone oltre a quelle già conviventi nell’abitazione di destinazione. Le persone che si spostano verso queste abitazioni potranno portare con sé figli minorenni e persone con disabilità o non autosufficienti conviventi

  • Gli spostamenti da una Regione gialla a una rossa o arancione devono invece essere ancora giustificati da autocertificazione, o possono avvenire se si è in possesso del Green Pass (base o rafforzato)

 

COPRIFUOCO E MASCHERINE

In zona gialla il coprifuoco non è più in vigore.
Resta in vigore l’obbligo di indossare le mascherine all’aperto.

 

BAR, RISTORANTI E NEGOZI

Per quanto riguarda la ristorazione, in zona gialla è possibile consumare sia nella parte interna che esterna dei locali.

Per le attività che offrono servizi di ristorazione sarà obbligatorio il Super Green Pass, ma solo per il servizio al tavolo al chiuso. Non servirà quindi per consumare al bancone e all’aperto. Al chiuso, inoltre, con il Super Green Pass cadono i limiti ai posti a tavola.

Per quanto riguarda i negozi, non sono previste limitazioni ulteriori al rispetto delle norme sul distanziamento e sui dispositivi di protezione individuali.
Le attività degli esercizi commerciali presenti all’interno dei mercati e di gallerie, parchi, centri commerciali, possono rimanere aperte anche nei weekend, nei festivi e prefestivi.

 

MUSEI, SPETTACOLI, DISCOTECHE

I posti a sedere devono essere preassegnati e occorre garantire la distanza interpersonale di almeno 1 metro sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, sia per il personale, e l’accesso è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di Super Green Pass.

La capienza consentita non può essere superiore al 50 per cento di quella massima autorizzata e il numero massimo di spettatori non può comunque essere superiore a 2.500 per gli spettacoli all’aperto e a 1.000 per gli spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala.

Mostre e musei potranno essere aperti al pubblico, seguendo i protocolli di sicurezza già precedentemente adottati, e per l’accesso occorre il Green Pass.

Lo stesso discorso vale per:

  • fiere
  • feste e ricevimenti successivi a cerimonie civili o religiose
  • parchi tematici e di divertimento
  • centri sociali
  • sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò


Le discoteche in zona gialla tornano a essere chiuse

 

SPORT E COMPETIZIONI SPORTIVE

In zona gialla, nel rispetto delle linee guida vigenti, è consentito lo svolgimento all’aperto di qualsiasi attività sportiva anche di squadra e di contatto.
Sono consentite  inoltre le attività delle piscine all’aperto e al chiuso e quelle delle palestre.
Sono aperti anche centri termali, i centri natatori e i centri benessere.
Anche in tutti questi casi obbligatorio il Green Pass.

Per gli eventi e le competizioni di livello agonistico e riconosciuti di preminente interesse nazionale, la capienza consentita non può essere superiore al 50 per cento di quella massima autorizzata all’aperto e al 35 per cento al chiuso.
È richiesto il Super Green Pass.

 

SUPER GREEN PASS

In zona gialla, per l’accesso alle attività descritte in precedenza, e in particolare:

  • spettacoli
  • spettatori di eventi sportivi
  • ristorazione al chiuso, con l’esclusione dei ristoranti all’interno degli alberghi (limitatamente ai clienti che vi alloggiano) e delle mense e servizi di catering
  • feste
  • cerimonie pubbliche

E' obbligatorio il possesso del Super Green Pass, ovvero della sola Certificazione verde Covid-19 ottenuta in seguito a vaccinazione o guarigione.

 

QUARANTENA PER I CONTATTI DI CASO

Il decreto-legge n. 229 del 30 dicembre 2021 prevede che la quarantena precauzionale non si applichi a coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al Covid-19 se hanno completato il ciclo vaccinale primario o sono guariti da Covid-19 da non più di 4 mesi (120 giorni) o se hanno ricevuto la somministrazione della dose ‘booster’ di richiamo.

Per tali persone scatta un periodo di auto-sorveglianza in cui:

  • dovranno obbligatoriamente indossare nei 10 giorni successivi all’esposizione mascherine di tipo FFP2,
  • in caso di comparsa di sintomi, effettuare un test antigenico rapido o molecolare e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto.

La cessazione della quarantena, o dell’auto-sorveglianza sopradescritta, cessa dopo aver effettuato - anche presso centri privati - un test antigenico rapido o molecolare risultato negativo. In questo caso la trasmissione all’AST del referto a esito negativo, con modalità anche elettroniche, determina la cessazione di quarantena o del periodo di auto-sorveglianza.

 

Per ulteriori informazioni:

https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/

 

 

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